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Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Universita' e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I sottoindicati articoli della legge 20 gennaio 1962, n. 16 sono sostituiti e modificati come segue:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.
Ad essi e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia".
Art. 5. - Il comma terzo dell'articolo e' sostituito dal seguente: "Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico neo si intende rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parto dei rettori dell'Universita', proseguono i pagamenti sulla, base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente".
Art. 21. - E' sostituito dal seguente:
"Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge, nelle quali e' previsto anche il nuovo sviluppo di carriera, in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.
Il personale di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento dell'intera anzianita' di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.
La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, numero 276, e' fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19".
Art. 22. - Il quarto comma dell'articolo e' sostituito dal seguente:
"Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' ed Istituti di istruzione universitaria e' attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennita' di ricerca scientifica, nella misura spettante ai professori incaricati esterni 7.

Art. 2

1. La tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, numero 16, e' sostituita dalla seguente: "RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI" Coeffi- Stipendio ciente Qualifica lire Posti 309 Aiuto astronomo.............. 927.000 | 420 Astronomo, dopo 2 anni diper- | manenza nella qualifica di | aiuto astronomo.............. 1.260.000 | 500 Primo astronomo, dopo 8 anni | di permanenza nella qualifi- > 43 ca di astronomo.............. 1.500 000 | 580 Astronomo capo, dopo 4 anni | di permanenza. nella qualifi- | ca di primo astronomo........ 1.740.000 | La qualifica di primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanta riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari". La tabella D, allegata, alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, e' sostituita dalla seguente: "RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO" Ex coeff. Qualifica Posti di stipendio

  1. - - -
    309 Aiuto ricercatore..................... |
    420 Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza |
    nella qualifica di aiuto ricercatore.. |
    500 Primo ricercatore, dopo 8 anni di \
    permanenza nella qualifica di 5

/ ricercatore........................... | 580 Ricercatore capo, dopo 4 anni di | permanenza nella qualifica di primo | ricercatore........................... | La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari.1

Art. 4

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI - LA MALFA - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO