Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del ministero del lavoro della previsione sociale per l'esercizio finanziario del 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1963-64, in lire 100.000.000.
Art. 3
1. Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1963-64, in lire 8.000.000.000.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1963-64, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, al sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
2. Il Ministro per il tesoro e', altresi' autorizzato, per il medesimo esercizio 1963-64, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Art. 5
1. E' data facolta' al Ministero del tesoro di apportare con propri decreti, allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del lavoro dello previdenza sociale per l'esercizio 1963-64, le variazioni che si rendessero necessarie in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.
Art. 6
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative conesse con l'inquadramento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO