Istituzione del ruolo dei collocatori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Dotazione organica e ruolo
1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a fissare decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.
2. Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e' istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.
3. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, puo' essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in piu' sezioni sia comunali che frazionali.
4. Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali puo' essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.
5. Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, puo' essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro,
Art. 2 Concorsi per l'immissione in ruolo
1. La nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957; n. 3.
2. Gli esami comprendono tre prove scritte, una orale ed una prova pratica di dattilografia.
3. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
1) componimento in lingua italiana;
2) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria;
3) tema su nozioni di legislazione sociale.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie predette, su:
a) nozioni di ordinamento amministrativo;
b) nozioni di statistica.
Art. 3
1. Promozione a collocatore di 1ª classe
2. La promozione a collocatore di la classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 4 Promozione a primo collocatore
1. La promozione a primo collocatore si consegue mediante:
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La' frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
2. Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 5 Promozione a collocatore capo
1. La promozione alla, qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077
Art. 8 Rinvio
1. Per quanto non e' esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.
NORME TRANSITORIE E' FINALI
Art. 9 Inquadramento collocatori comunali
1. I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:
a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 229;
b) i collocatori di 2ª classe nella qualifica con coefficiente 202;
c) i collocatori di 3ª classe nella qualifica con coefficiente 180.
2. L'inquadramento e' disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalita' che verranno stabilite dalla Commissione stessa.
3. Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente
1. L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 e' disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza e' valutato per intero ai fini della progressione di carriera.
3. Ai fini della anzianita' richiesta per la promozione a primo collocatore e' valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per meta', il servizio prestato in qualita' di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.
4. Agli effetti del trattamento di quiescenza puo' essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.
Art. 11 Inquadramento dei corrispondenti
1. Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe puo' essere altresi' conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:
a) non abbiano superato il 50° anno di eta';
b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;
c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
3. Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe e' subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, altresi' con le modalita' ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.
5. Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo del collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facolta' del Ministro: per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.
7. All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvedera' ai sensi del successivo articolo 16.