Assetto edilizio delle Facolta' di medicina e di lettere dell'Universita' di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 500 milioni da assegnare all'Universita' di Napoli per il finanziamento delle opere necessarie per l'assetto edilizio delle Facolta' di medicina e chirurgia (20 miliardi) e di lettere e filosofia (1 miliardo e 500 milioni).
Art. 2
1. La predetta spesa sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di 1 miliardo e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di 2 miliardi e 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1971-72 e di lire 1 miliardo e 600 milioni per l'esercizio 1972-73.
Art. 3
1. Per quanto concerne l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1 si applicheranno le norme di cui all'articolo 24 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Art. 4
1. All'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verra' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dalla legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente la unificazione delle aliquote della imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1964
SEGNI
MORO - GUI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE