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Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale di Roma" per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Art. 2

1. E' concesso all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" un contributo straordinario di lire 20.000.000.

Art. 3

1. All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1962-63, e cioe': lire 72.900.000 a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano" e lire 15.000.000 a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale di Roma", nonche' a quello di lire 20.000.000 per la concessione del contributo straordinario all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", si provvede a carico del fondo di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

2. All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1963-64, determinati negli stessi importi indicati al precedente comma, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1963-64.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1964
SEGNI
MORO - GUI - COLOMBO - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE