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Istituzione presso l'Universita' di Genova della Facolta' di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1963-64 e' istituita presso l'Universita' di Genova la Facolta' di architettura limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura.

2. E' riconosciuta, a tutti gli effetti, la validita' dei corsi svolti di fatto dall'anno accademico 1962-63.

Art. 2

1. Al ruolo organico dei posti di professori di ruolo dell'Universita' di Genova sono aggiunti, per la Facolta' di architettura, n. 3 posti.

Art. 3

1. Sono istituiti, a decorrere dal 1 novembre 1963, n. 6 posti di ruolo di assistente riservati a cattedre del biennio propedeutico del corso di laurea in architettura presso l'Universita' di Genova.

Art. 5

1. All'onere annuo di lire 12.960.000 per i nuovi posti di assistente ordinario si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6

1. Alla retribuzione dei professori incaricati si provvedera' con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni.

2. La relativa spesa gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7

1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

3. In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE