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Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, e' elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue.1

Art. 4

2. L'articolo 30 della legge 10 agosto 1960, n. 648, e' cosi' modificato:
"Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A".

Art. 5

1. I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 6

1. I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione e' subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1 gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 7

1. Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore, delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e degli enti militari ed amministrativi che svolgono attivita' anche nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra e' data facolta' al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi di tempo rinnovabili non superiori ad un anno.

2. La facolta' di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove assunzioni, puo' essere esercitata entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le assunzioni del personale straordinario di cui al presente articolo saranno effettuate entro un contingente massimo di 300 unita' ed entro i limiti numerici di categoria stabiliti, con apposito provvedimento, da adottare annualmente dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Al personale medesimo spetta il trattamento previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, in relazione alla categoria di appartenenza.

4. E' data, altresi' facolta' al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unita', con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verra' stabilito in base alle giornate di effettivo servizio ed in relazione alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 100.000 mensili.

5. Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati dal Ministro per la difesa, sempre su richiesta del Ministro per il tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

Art. 8

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

  1. a) per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;

  2. b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TREMELLONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE