Indennita' "una tantum" ai titolari di pensioni di riversibilita' liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, si applicano anche a tutte le pensioni di riversibilita' del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla condizione che le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto dei superstiti, abbiano avuto decorrenza, anteriore alla data suddetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE