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Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2

1. E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

2. I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione.

Art. 3

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie gia' dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo B, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. E' consentita comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza ove sia intervenuta riabilitazione.

2. Nello stesso termine potra' chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti.

Art. 7

1. L'art. 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente:
"La Commissione centrale di scrutinio e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:
a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;
b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;
c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;
d) dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;
e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera b) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello.
Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.
Esercitano le funzioni di segretario, due o piu' funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.
I componenti di cui alle lettere a), b), d) ed e), durano in carica due anni.
Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.
Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5".

Art. 8

1. Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte:

  1. 1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

  2. 2) da un magistrato di Cassazione;

  3. 3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

  4. 4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

2. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari.

3. L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo le necessita' da uno o piu' funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

Art. 10

1. Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente:
"Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale,
3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici".

Art. 11

1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono sostituiti dai seguenti:
"L'esame di concorso previsto nell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.
Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale;
3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte".