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Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire 3.948.900 per la sovvenzione da accordarsi alla Compagnia delle ferrovie del Mezzogiorno d'Italia per l'esercizio del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre 1962, n. 241-A espresso dalla Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221.

2. Per tale sovvenzione, dovuta alla data di inizio dell'esercizio ferroviario e fino alla scadenza della concessione, valgono ai fini della revisione le disposizioni dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

3. In sede di revisione sara' tenuto conto dell'onere per l'ammortamento ed interessi della spesa di ricostruzione per gli immobili e gli impianti fissi non coperta dal contributo erogato dallo Stato in applicazione della legge 14 giugno 1949, n. 410.

4. Sono applicabili alla sovvenzione stessa le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Art. 2

1. All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 82 milioni fino al 30 giugno 1961 ed in lire 77 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte con le entrate derivanti dal versamento in Tesoreria di corrispondenti importi da prelevarsi dal conto corrente infruttifero intestato a:
"Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia".

2. All'onere di lire 162.300.000 relativo all'anno finanziario 1965 si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - JERVOLINO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE