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Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti, stabilita nella tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e' sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.

Art. 2

1. I concorsi per la nomina del personale di cui all'art. 1 saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per conseguire la licenza elementare.

2. Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma.

3. Ai soli fini della formulazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.1

Art. 3

1. Per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

2. In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

3. A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

4. Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso e' prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

Art. 4

1. Durante il primo quinquennio di servizio, i vincitori immessi nel ruolo non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, in Tina sede diversa da quella cui verranno assegnati con il decreto di nomina.

2. Resta salva la facolta' dell'Amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Art. 5

1. Nella prima applicazione della presente legge e filo all'espletamento del primo concorso il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di assumere temporaneamente personale nei limiti di 300 unita'.

2. Al detto personale, compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale e quello previdenziale previsti per gli impiegati non di ruolo di IV categoria. Allo stesso, qualora sia utilizzato per il servizio di guardia notturna, spetta la indennita' relativa, prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

3. Con proprio decreto il Ministro per in pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilira' i criteri di assunzione.

Art. 6

1. All'onere per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, valutato in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 4 agosto 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE