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Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara "Garibaldi"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara "Garibaldi", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave "Nino Bixio", e' consentita la estinzione totale o parziale mediante rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato.

2. Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro 6 autorizzato al compimento degli atti richiesti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1865
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE