Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori sanitari del Ministero della sanita', istituita dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e' soppresso.
2. Le tabelle 2, 3, 4 e 7 del quadro 1, allegato ai decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge.
3. Non si applica per gli aumenti degli organici previsti dalla presente legge il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Art. 2
1. Presso ogni ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441, uno o piu' funzionari appartenenti alle carriere direttiva dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanita'.
Art. 3
1. L'ultimo comma dell'articolo 16, il primo e il penultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.
Art. 4
1. L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e' sostituito dal seguente:
"Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanita' e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanita' organizza appositi corsi.
Le guardie di sanita', nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria".
Art. 5
1. Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.
Art. 6
1. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' sono conferiti mediante esame di idoneita', al quale sono ammessi a partecipare i consiglieri di 1ª classe entrati in servizio a seguito di concorsi banditi ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ovvero in dipendenza degli inquadramenti previsti dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, nonche' i consiglieri di 1ª classe che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di almeno 11 anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione della sanita' pubblica.
Art. 7
1. I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.
2. TABELLA A
3. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
4. TABELLA B
5. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
6. TABELLA C
7. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
8. TABELLA D
9. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE