diritto.io

Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana della Croce Rossa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 e' concesso all'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo annuo di lire 300 milioni, in sostituzione dei proventi previsti dall'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224. Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il contributo e' stabilito in lire 150 milioni.

2. Il contributo di cui al comma precedente e' stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

Art. 2

1. All'onere di 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 300 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si fara' fronte a carico dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le suddette gestioni.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE