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Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

Testo vigente

Art. 5

1. Il capitale di affranco determinato dal Pretore non puo' superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. L'affrancante e' tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.

3. L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.

4. Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.

5. Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse puo' adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione, dell'intera somma o di parte di essa.

6. La sentenza che decide definitivamente la controversia e' annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.

7. Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.

Art. 6

1. Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

2. Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore e' annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

Art. 7

1. Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di piu' aventi diritto.

Art. 10

1. In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

2. I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla meta'.

Art. 11

1. Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprieta' contadina di cui alla legge 1 febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

1. I mutui a tasso normale con tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.

2. In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovra' rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:

  1. a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o, parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco;

  2. b) l'Ufficio postale di cui alla lettera a) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

Art. 13

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche:

  1. a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;

  2. b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;

  3. c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1974, N. 3.

3. Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.

Art. 14

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.

Art. 15

1. La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia gia' stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 16

1. I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.

Art. 17

1. Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonche' i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.

Art. 18

1. Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.

2. Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.24

3. Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 19

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1966
SARAGAT
MORO - RESTIVO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE