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Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 3

1. All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo, del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE