Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3, e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo.
Art. 2
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta Opera nazionale per i ciechi civili.
Art. 3
1. All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo, del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE