Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
Testo vigente
Art. 29
1. La durata della concessione e' di trenta anni.
2. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 30
1. Il concessionario deve:
1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
3) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
4) conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
5) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 31
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
Art. 32
1. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.
2. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Art. 33
1. Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in localita' di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.
2. L'aliquota dovuta e' pari all'8 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.
3. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
4. Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.
5. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 40 della presente legge.
Art. 34
1. La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa' e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, e' esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purche' investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
2. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attivita' prevista nel precedente comma.
3. Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresi' la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
4. L'esenzione e' applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.
5. Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.
6. La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.
7. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.345
Art. 35
1. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.
2. Il bilancio delle societa' e degli enti di cui al comma precedente dovra' essere costituito da:
1) uno stato patrimoniale;
2) un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.
3. A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le societa' e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 36
1. Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purche' nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
2. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28.
3. Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
Capo VI. Disposizioni per l'ente nazionale idrocarburi
Art. 38
1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
2. Lo stesso Ente esercita l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
4. Le societa' di cui al secondo comma hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
Capo VII. Disposizioni comuni
Art. 39
1. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entita' delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.
2. I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.
3. L'Amministrazione ha peraltro facolta', in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.
4. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.
5. Nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dello art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.
Art. 40
1. Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.
2. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 41
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;
2) non inizia i lavori nei termini prescritti;
3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime;
4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;
5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
6) non corrisponde nei termini il canone;
7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;
9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.
Art. 42
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
3) non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria e marittima;
4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;
9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.
Art. 43
1. La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.
2. La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio e' stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.
3. Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attivita' che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.
Art. 44
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi e' stabilito come risulta dalla tabella B allegata alla presente legge.
Art. 45
1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, e' integrato dai seguenti componenti:
1) un funzionario del Ministero degli affari esteri;
2) un funzionario del Ministero della difesa;
3) un funzionario del Ministero della marina mercantile;
4) un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
5) designati dai rispettivi Ministri.
2. Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sara' integrato con un rappresentante della Regione stessa.
Art. 46
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:
a) permessi di prospezione: L. 10.000;
b) permessi di ricerca: L. 40.000;
c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.
2. Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.
Capo VIII. Disposizioni finali e transitorie
Art. 47
1. Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purche' abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.
3. La conferma del permesso o della concessione e' disposta su istanza dell'interessato e sempreche' sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e lo artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.
4. Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli articoli 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' alle disposizioni del titolo primo della presente legge.
5. I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone gia' corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
1. Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 28.
Art. 49
1. Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.
2. Le attribuzioni spettanti agli organi statali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale piu' vicino all'impianto.
3. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.