Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
Testo vigente
Art. 14
1. Nell'ambito del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potra' operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.
Art. 15
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;
2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;
3) cede il permesso a terzi;
4) non si attiene alle disposizioni delle autorita' competenti.
Capo IV. Del permesso di ricerca
Art. 16
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
2. In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto della razionalita' e completezza del programma di lavoro che preveda altresi' la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.
3. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.
4. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.
Art. 17
1. La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo articolo 45, ai fini dell'assegnazione del titolo e dell'approvazione del relativo programma di lavoro.
2. In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa le proprie decisioni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza e' condizionato il permesso.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
Art. 18
1. Il permesso di ricerca puo' essere intestato a piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le societa' per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.
2. I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.
3. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
4. La quota di uno o piu' contitolari non puo' essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.
5. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.
6. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 41, punto 7.
Art. 19
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
2. L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge.
3. I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.
4. La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
Art. 20
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
3. Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che e' tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.
4. La proroga e' concessa con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
Art. 21
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
3. Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalita' e condizioni che saranno imposte dall'Ingegnere capo della competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.
4. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
5. Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dallo articolo 55 del Codice della navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorita' marittima secondo le norme del Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione.
Art. 22
1. Il titolare del permesso deve:
1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorita' mineraria;
4) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
5) conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
6) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.5
Art. 23
1. Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
2. Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.
3. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.
4. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Art. 24
1. Il titolare del permesso puo' rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia puo' comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
Art. 25
1. Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca e' ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.
2. La riduzione e' fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.
3. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
4. Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
Capo V. Della coltivazione
Art. 27
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
3. La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.
4. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
5. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
6. Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
8. La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.
Art. 28
1. L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge.
2. I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.
3. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione.
Art. 29
1. La durata della concessione e' di trenta anni.
2. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 30
1. Il concessionario deve:
1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
3) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
4) conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
5) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 31
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
Art. 32
1. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.
2. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Art. 33
1. Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in localita' di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.
2. L'aliquota dovuta e' pari all'8 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.
3. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
4. Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.
5. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 40 della presente legge.
Art. 34
1. La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa' e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, e' esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purche' investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
2. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attivita' prevista nel precedente comma.
3. Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresi' la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
4. L'esenzione e' applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.
5. Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.
6. La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.
7. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.345