Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga di termini in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di scadenza nelle zone colpite dalle recenti calamita' naturali, nonche' di disporre interventi per le recenti alluvioni in Calabria, per il mantenimento della scorta strategica di prodotti petroliferi e per assicurare la partecipazione italiana alle Conferenze per la sicurezza e la cooperazione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, della marina mercantile, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.
Art. 2
1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.2
Art. 3
1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalita' finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da societa' in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.
2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti, servizi, e' riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1988.
Art. 4
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1 gennaio 1990 .2
Art. 4-bis
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprieta' demaniale utilizzati per servizi pubblici .
Art. 5
1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 1989.
Art. 5-bis
1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni.2
Art. 6
1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1990, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1993.2
Art. 7
1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino.
2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' incrementato del 70 per cento.
3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
Art. 8
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989.3
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.