diritto.io

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo vigente

Art. 35

1. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

2. Il bilancio delle societa' e degli enti di cui al comma precedente dovra' essere costituito da:

  1. 1) uno stato patrimoniale;

  2. 2) un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

3. A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le societa' e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 36

1. Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purche' nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

2. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28.

3. Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Capo VI. Disposizioni per l'ente nazionale idrocarburi

Art. 38

1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.

2. Lo stesso Ente esercita l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.

3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.

4. Le societa' di cui al secondo comma hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.

Capo VII. Disposizioni comuni

Art. 39

1. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entita' delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

2. I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

3. L'Amministrazione ha peraltro facolta', in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

4. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.

5. Nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dello art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.

Art. 40

1. Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.

2. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 41

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

  1. 1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;

  2. 2) non inizia i lavori nei termini prescritti;

  3. 3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime;

  4. 4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;

  5. 5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

  6. 6) non corrisponde nei termini il canone;

  7. 7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

  8. 8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;

  9. 9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 42

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

  1. 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

  2. 2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

  3. 3) non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria e marittima;

  4. 4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

  5. 5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

  6. 6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

  7. 7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

  8. 8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;

  9. 9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Art. 43

1. La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.

2. La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio e' stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attivita' che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.

Art. 44

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi e' stabilito come risulta dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 45

1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, e' integrato dai seguenti componenti:

  1. 1) un funzionario del Ministero degli affari esteri;

  2. 2) un funzionario del Ministero della difesa;

  3. 3) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

  4. 4) un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

  5. 5) designati dai rispettivi Ministri.

2. Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sara' integrato con un rappresentante della Regione stessa.

Art. 46

1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

  1. a) permessi di prospezione: L. 10.000;

  2. b) permessi di ricerca: L. 40.000;

  3. c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.

2. Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.

Capo VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 47

1. Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purche' abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.

3. La conferma del permesso o della concessione e' disposta su istanza dell'interessato e sempreche' sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e lo artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

4. Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli articoli 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' alle disposizioni del titolo primo della presente legge.

5. I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone gia' corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48

1. Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 28.

Art. 49

1. Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.

2. Le attribuzioni spettanti agli organi statali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale piu' vicino all'impianto.

3. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.

Art. 50

1. Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attivita' di preminente interesse generale nonche' per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 52

1. Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quelle per l'attuazione del precedente articolo 51, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per l'esercizio finanziario 1967 si provvede all'onere relativo mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53

1. Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, e' accordato in conformita' alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Art. 54

1. L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando e' corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, e', per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attivita' economiche ed al loro incremento industriale.