Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
Testo vigente
Art. 23
1. Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
2. Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.
3. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.
4. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Art. 24
1. Il titolare del permesso puo' rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia puo' comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
Art. 25
1. Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca e' ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.
2. La riduzione e' fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.
3. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
4. Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
Capo V. Della coltivazione
Art. 27
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
3. La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.
4. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
5. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
6. Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.
8. La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.
Art. 28
1. L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge.
2. I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.
3. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione.
Art. 29
1. La durata della concessione e' di trenta anni.
2. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 30
1. Il concessionario deve:
1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
2) riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
3) comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;
4) conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
5) consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richieda;
6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorita' marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 31
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330.
Art. 32
1. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.
2. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Art. 33
1. Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in localita' di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.
2. L'aliquota dovuta e' pari all'8 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.
3. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
4. Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.
5. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 40 della presente legge.
Art. 34
1. La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa' e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, e' esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purche' investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
2. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attivita' prevista nel precedente comma.
3. Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresi' la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
4. L'esenzione e' applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.
5. Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.
6. La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.
7. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.345
Art. 35
1. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.
2. Il bilancio delle societa' e degli enti di cui al comma precedente dovra' essere costituito da:
1) uno stato patrimoniale;
2) un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.
3. A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le societa' e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 36
1. Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purche' nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
2. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28.
3. Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
Capo VI. Disposizioni per l'ente nazionale idrocarburi
Art. 38
1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
2. Lo stesso Ente esercita l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
4. Le societa' di cui al secondo comma hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
Capo VII. Disposizioni comuni
Art. 39
1. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entita' delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.
2. I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.
3. L'Amministrazione ha peraltro facolta', in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.
4. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.
5. Nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dello art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.
Art. 40
1. Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.
2. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 41
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;
2) non inizia i lavori nei termini prescritti;
3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime;
4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;
5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
6) non corrisponde nei termini il canone;
7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;
9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.
Art. 42
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
3) non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria e marittima;
4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;
9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.
Art. 43
1. La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.
2. La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio e' stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.
3. Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attivita' che si esplica nello ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.