Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1973, N. 3
Art. 2
1. All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 - dopo il secondo comma - e' aggiunto il seguente comma:
"L'iscrizione negli elenchi e' mantenuta fino al compimento del 65° anno di eta'".
Art. 3
1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati.
Art. 4
1. I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 280 anno di eta', sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE