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Integrazioni e modificazioni al testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti

Testo vigente

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;

Art. 1

1. L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico. L'iscrizione nell'anzidetto elenco provinciale, il quale dovra' comprendere un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;
c) buona condotta;
d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
e) titolo di studio di licenza elementare.
Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso e' riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.
Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
La graduatoria e' formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria e' approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria.
L'iscrizione nell'elenco e' mantenuta fino al compimento dell'eta' di sessantacinque anni"

Art. 2

1. L'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' sostituito dal seguente: "I posti disponibili al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1 luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'articolo 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.
A partire dal 1 luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualita' di reggente saranno valutati per meta' ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.
Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10".

Art. 4

1. L'articolo 126 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' sostituito dal seguente:
"Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare e' assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella localita' da servire.
Nel caso di piu' aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza e' determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed alla eta'.
All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto e' tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni.
I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa da quella attribuita alla Amministrazione e da questa assunta".

Art. 5

1. L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' sostituito dal seguente:
"Durante la reggenza e' corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.
Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilita' e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29".

Art. 6

1. L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennita' di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni.

Art. 7

1. L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' sostituito dal seguente:
"Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che puo' essere usufruito anche in periodi frazionati.
Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sara' concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.
Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia".

Art. 9

1. L'articolo 131 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' sostituito dal seguente:
"I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:
a) per rientro dell'agente preposto al servizio;
b) per sopravvenuta disponibilita' di un agente di scorta;
c) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
d) per soppressione del posto;
e) su domanda dell'interessato;
f) per revoca della reggenza.
I sostituti che, benche' siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dallo elenco provinciale.
Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, e' ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva.
L'interessato ha facolta' di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi".

Art. 10

1. L'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' sostituito dai seguenti:
"Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.
Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa.
Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore, provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.
Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessita', a quelle degli uffici di altre circoscrizioni".

2. L'articolo 18 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' abrogato.

Art. 11

1. Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualita' di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, puo' essere riscattato dagli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni", di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.