Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato al capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
2. Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi.
Art. 2
1. Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa:
1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.
2. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio.
3. I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.
Art. 3
1. Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 5000 a lire 50.000.
2. Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il capo dello Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:
a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;
b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.2
Art. 4
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE