Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 2
1. L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e' sostituito dal seguente:
"Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte d'appello.
Alla direzione delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle rispettive procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.
Alla direzione delle cancellerie delle preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.
Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di pretura.
Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.
Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.
All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale di corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe in conformita' della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196".
Art. 3
1. I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1 gennaio 1968.
Art. 4
1. I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale, nonche' a cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 6
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, di cui al precedente articolo 5.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE