Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca puo' essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
2. Il Ministro per il tesoro puo' autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro puo' avvalersi di persone estranee all'amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca.
2. Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonche' l'importo del compenso globale da corrispondere a titolo forfettario al professionista prescelto per la esecuzione dell'opera stessa.
3. L'onere relativo grava sul capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante le spese generali di esercizio della Zecca, per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Art. 3
1. E' istituito il posto di ruolo - carriera direttiva - di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Al sanitario e' attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, a quello inerente all'ex coefficiente 670, dopo 10 anni di effettivo servizio presso la Zecca.
Art. 4
1. I commi quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:
"L'ingegnere di qualifica piu' elevata e' preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli e' agente contabile dell'amministrazione del tesoro ed e' soggetto alle norme stabilite dalla legge, dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
"Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, e' nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento".
Art. 5
1. La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Nella tabella C sono elencate le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.
3. I lavori di trasporto di materiali, di pulizia e di manovalanza, sono disimpegnati dagli operai comuni, ad essi adibiti, a tempo determinato o indeterminato, con ordine scritto di servizio.
Art. 6
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di eta', il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.
Art. 7
1. Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni.
2. Nulla e' innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Art. 8
1. A modifica di quanto previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il consiglio di Q amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.
2. Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione pero' dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.
3. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternita'.
Art. 9
1. Per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidita' dovuto a cause di guerra o di servizio, e' concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.
2. Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, pero', dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla meta' per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.
Art. 10
1. Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermita' che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.
2. Nulla e' innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
3. E' fatto salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore di cui al citato articolo 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto Istituto assicuratore, non potra' in ogni caso superare un anno.
Art. 11
1. Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
2. Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non puo' superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.