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Provvidenze a favore della pesca marittima

Testo vigente

Titolo I. Contributi a fondo perduto

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi e' accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.

2. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.3

Art. 2

1. I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti:

  1. a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;

  2. b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti.

  3. c) ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca gia' esistenti;

  4. d) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio;

  5. e) acquisto ed installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;

  6. f) costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;

  7. g) acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;

  8. h) provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validita' della presente legge;

  9. i) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;

  10. l) impianto, e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

Art. 3

1. La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse.

2. In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.34

Art. 4

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere dirette al Ministero della marina mercantile, tramite le competenti capitanerie di porto, in triplice esemplare di cui uno in carta bollata.

2. Tali domande dovranno essere corredate:

  1. 1) per l'acquisto di attrezzature da pesca, da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici, debitamente vistati per la congruita' dei prezzi dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle competenti capitanerie di porto;

  2. 2) per la costruzione di opere, da progetti e disegni debitamente vistati per la congruita' dei prezzi dal competente ufficio del genio civile per le opere marittime.

3. Le opere e gli acquisti per i quali e' stato chiesto il contributo devono essere effettuati posteriormente alla data di presentazione della domanda. Essi devono essere utilizzati - a pena di decadenza dal contributo - per gli scopi indicati nella domanda e non possono essere alienati o distolti dalla loro destinazione prima che sia decorso il termine di anni quattro dal compimento delle opere o dalla data degli acquisti, senza preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.

4. In caso di decadenza dal contributo, devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Titolo II. Credito peschereccio

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato:
"E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato".
Le lettere a) e c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, sono cosi' modificate:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unita' esistenti di scarso rendimento, per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potra', con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna";
"c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento".

Art. 11

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato:
"L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni.
Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni".3