Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.
2. Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potra' essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sara' rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.
3. Lo stanziamento di cui al primo comma e' destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.
4. Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
5. Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente capitaneria di porto relativa all'attivita' svolta dal richiedente nel settore della pesca.
Art. 2
1. L'entita' massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, e' ridotta al 30 per cento.
2. Il predetto limite e' elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro.
3. Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate del 5 per cento qualora il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprieta' per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire. Tale aumento del contributo esclude la concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1974, n. 19. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sara' determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 62 per cento della spesa documentata.
4. Per la realizzazione delle opere e per gli acquisti di cui alle lettere f), g) ed i) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, riconosciute a norma di legge, la percentuale del contributo e' maggiorata di 10 punti. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sara' determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 50 per cento della spesa documentata.
Art. 3
1. Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituite dalle seguenti:
"a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti".
Art. 4
1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati:
1) nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, nonche' all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio per i natanti di stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
2) nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, nonche' all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio per i natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate.
Art. 5
1. Il comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.
2. Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascuno anno, saranno sottoposte al parere del comitato di cui alla prima parte del precedente comma, che dovra' pronunciarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Il predetto comitato dovra' altresi' esprimere il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui che dovranno essere deliberate, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479, dal comitato previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.
Art. 6
1. Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.
2. Il 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma precedente e' destinato alle cooperative ed ai loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.
Art. 7
1. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' cosi' ulteriormente modificata:
"a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate".
Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.
Art. 8
1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' abrogato.
2. I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479.
3. Il limite di cui al precedente comma e' elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate.
4. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
5. La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni.
Art. 9
1. I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.
2. I natanti dovranno rispondere inoltre alle garanzie di sicurezza del lavoro per quanto riguarda le attrezzature di bordo.
Art. 10
1. La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, se effettuati prima che siano trascorsi otto anni dall'erogazione dei benefici stessi, sono subordinati ad apposita autorizzazione del Ministero della marina mercantile.
2. Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni compresi fra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza del termine di cui al comma precedente.
3. Le stesse limitazioni valgono, per quanto applicabili, per gli impianti e le attrezzature a terra. In tal caso il termine di otto anni decorre dalla data del collaudo.
Art. 11
1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Il suddetto contributo e' elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed e' esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti".