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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969

Testo vigente

Art. 61

1. Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  1. 1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

  2. 2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 3.815.000.000 di cui:

    1. a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

    2. b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;

    3. c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000 destinate, per lire 75.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

    4. d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n.
      649
      , lire 3.000.000.000, di cui lire 150.000.000 per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 e lire 2.850.000.000 destinate per lire 1.425.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

    5. e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n.
      184
      , modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;

  3. 3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

Art. 62

1. L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1969, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, e' aumentata della somma di lire 5 miliardi che si inscrive nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 e' ripartito in ragione di lire 19 miliardi 200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Art. 63

1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 64

1. Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 65

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere:

  1. 1) alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1969, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

  2. 2) alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

  3. 3) alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

Art. 66

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1).

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1969, concernenti gli oneri di carattere generale; i fondi inscritti ai capitoli nn. 243, 246 e 247 del detto stato di previsione.

3. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 68

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 69

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 413.

Art. 70

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1969, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).

Art. 71

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 286.074.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.

2. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

3. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1971.

4. Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

5. I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

6. L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 72

1. L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 35.500.000.000.

Art. 73

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio della Amministrazione medesima.

e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 74

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 75

1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

Art. 76

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.

2. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

3. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1971.

4. Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

5. I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

6. L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 77

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 78

1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

Art. 79

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio della Azienda medesima.