Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e' assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:
1) lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;
2) lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
La somma suddetta, e' corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Art. 2
1. Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, da corrispondersi, in un determinato esercizio finanziario, risultasse superiore all'ammontare delle somme disponibili, in dipendenza degli stanziamenti effettuati in base alle leggi ivi indicate, il Mediocredito centrale puo' essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, ad anticipare le somme occorrenti per la copertura della differenza suddetta.
2. Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato articolo 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalita' dei rimborsi delle anticipazioni medesime.
3. Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saranno utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
Art. 3
1. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, e' elevato di 100 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire.
2. Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.
Art. 4
1. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1969, e' elevato di 300 miliardi di lire per l'anno 1969, e' elevato di 300 miliardi di lire ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a 800 miliardi di lire, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 5
1. Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito stesso e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del fondo predetto.
Art. 6
1. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, da parte del Mediocredito centrale, e' fissato al 30 giugno 1969.
Art. 7
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
2. L'onere relativo all'anno 1969 sara' fronteggiato mediante riduzione del corrispondente fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - PRETI - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: GAVA