Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con decorrenza dall'anno finanziario 1969 e' aumentato da lire 300 milioni a lire 500 milioni il fondo istituito con le leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, per la concessione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.
Art. 2
1. La ripartizione del fondo, di cui all'articolo 1, e' effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario delle opere esportate e alla loro idoneita' a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ed in relazione all'ammontare lordo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario.
2. Della ripartizione e' data annualmente notizia nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
Art. 3
1. Per ottenere il premio le ditte interessate devono presentare, entro il 28 febbraio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, domanda corredata da un riepilogo delle esportazioni effettuate nell'anno precedente.
Art. 4
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente, del Consiglio dei Ministri.
2. Il comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, da lui delegato, ed e' composto da:
1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;
4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;
7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.
3. Qualora se ne presenti la necessita', il Presidente ha facolta' di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche.
4. Il comitato puo' eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati.
5. Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
6. Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.1
Art. 5
1. I criteri e le modalita' per l'erogazione dei premi saranno stabiliti con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA