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Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971.

2. Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma.

3. Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.1

Art. 2

1. Le dotazioni organiche complessive del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono cosi' aumentate:

  1. 1) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

    1. a) ruolo ordinario:

      1. 1) posti n. 1.769 dal 1 gennaio 1970;

      2. 2) posti n. 3.538 dal 1 gennaio 1971;

  2. 2) Azienda di Stato per i servizi telefonici:

    1. 1) posti n. 211 dal 1 gennaio 1970;

    2. 2) posti n. 408 dal 1 gennaio 1971.

2. In dipendenza degli incrementi di organico previsti dal precedente comma ed ai fini di una piu' razionale strutturazione, i ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U e V dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato I alla presente legge; i ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, L, M, N, 0, P e Q dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato III alla presente legge.

Art. 3

1. I ruoli organici del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato II alla presente legge.

2. La durata settimanale del lavoro ordinario del personale di cui al precedente comma resta fissata in 40 ore settimanali. La ripartizione di detto orario in giornate lavorative e' stabilita con le modalita' previste nel primo comma dell'articolo 133 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

3. In conseguenza il limite di spesa annua relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, e' elevato di lire 1.975 milioni dal 1 gennaio 1970 e di lire 3.950 milioni dal 1 gennaio 1971.

Art. 4

1. Fino all'assunzione delle unita' occorrenti a copertura dei maggiori fabbisogni di personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche e nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, gli orari di lavoro possono essere stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. In tal caso, qualora gli orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 1, sara' corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario anche oltre i limiti di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, nella misura massima della somma corrispondente al prodotto dell'aliquota del compenso orario per lavoro straordinario relativo al personale che riveste la qualifica di ufficiale di prima classe o equiparata nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per sette ore giornaliere, per ciascun posto recato in aumento dalla presente legge e ancora non coperto.

Art. 5

1. Il contingente di personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, e' elevato, in conseguenza degli aumenti di organico di cui al precedente articolo 2, da 154.500 a 156.269 dal 1 gennaio 1970 e da 154.500 a 158.038 dal 1 gennaio 1971.

2. Il contingente di operatori e operatrici di commutazione e prenotazione telefonica costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, e' elevato da 6.633 a 6.783 dal 1 gennaio 1970 e da 6.633 a 6.909 dal 1 gennaio 1971.

Art. 6

1. L'onere derivante dalla presente legge e' valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 5.450 milioni per l'anno 1970, ed in lire 32.606 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi, e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 509 milioni per l'anno 1970 ed in lire 3.040 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi.

2. All'onere per l'anno 1970, valutato in lire 5.450 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 509 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 325 e n. 355, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1970
SARAGAT
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