Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di L. 281.207.500.000 per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 10, il 18 e il 24 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in materia di trattamento economico e di competenze accessorie del personale postelegrafonico.
Art. 2
1. Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale sono maggiorate come segue:
L. 1.000 nette giornaliere per i primi dirigenti;
L. 1.100 nette giornaliere per i dirigenti superiori;
L. 1.300 nette giornaliere per i dirigenti generali;
L. 1.500 nette giornaliere per il direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici;
L. 1.600 nette giornaliere per il direttore generale dell'Amministrazione postelegrafonica.
Dall'anno 1980, con le stesse decorrenze ed i medesimi criteri di erogazione indicati nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo, al personale di cui al primo comma il premio industriale e' corrisposto nelle seguenti misure giornaliere nette:
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| |Maggiorazione per dirigenza
Qualifiche |Misura base | e funzioni equipollenti
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Primo dirigente |3.300 | 1.200
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Dirigente superiore |3.400 | 1.300
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Dirigente generale |3.900 | 1.400
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Direttore ASST |4.200 | 1.500
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Direttore generale | |
Amministrazione PT |4.700 | 1.600
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Nei confronti del medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, computando, ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso annuale di incentivazione, l'indennita' di funzione.
Art. 3
1. La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980.
2. La predetta riduzione, che non deve comportare ne' ampliamento delle dotazioni organiche ne' aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttivita'.
Art. 4
1. A decorrere dall'esercizio 1980 e' istituito un compenso annuale di incentivazione riferito all'anno precedente, da corrispondersi al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Con effetto dal medesimo esercizio 1980 e' soppresso il compenso annuale di fine esercizio, di cui all'articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, i cui stanziamenti, iscritti nel bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 148 e 131 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vengono utilizzati per la dotazione dei nuovi capitoli da istituire relativi al compenso annuale di incentivazione.
3. L'ammontare del compenso, da erogarsi nel mese di giugno di ogni anno in misura percentuale dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso stesso e' pagato, viene fissato annualmente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
4. Per l'erogazione del compenso, si osservano i seguenti criteri:
a) il compenso e' corrisposto:
1) per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio e di guerra e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
2) in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato per collocamento in quiescenza, per dispensa o licenziamento a causa di malattia o per dimissioni volontarie;
3) in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato al personale assunto durante l'anno, ivi compresi i sostituti portalettere purche' non abbiano compiuto assenze - per qualsiasi causa - superiori alla meta' del periodo di servizio nell'anno;
b) il compenso e' ridotto di 1/365 per i giorni in cui non viene corrisposto il premio di produzione e nella misura del 50 per cento per il personale che esegue una prestazione giornaliera inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo normale;
c) il compenso non va corrisposto:
1) qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio e di guerra, superino complessivamente i centottanta giorni;
2) a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacita' o scarso rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio; al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso siti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti;
3) al personale di pubblica sicurezza della polizia postale nonche' al personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.1
Art. 5
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:
"Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate:
in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977;
in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti;
nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti e' maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unita' di personale.
I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione".
Art. 6
1. La somma di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e' elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1978, a L. 84.150.000.000.
2. Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dello stesso articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, gia' variate con legge 24 marzo 1980, n. 93, sono elevate, per l'anno 1980 e per quelli successivi, a lire 200.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340 milioni riferibili al compenso annuale di fine esercizio ed a L. 13.373.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.
Art. 7
1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso alle qualifiche funzionali comprese nella quarta, quinta e sesta categoria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, riservati al personale delle categorie immediatamente inferiori, si prescinde dal possesso del titolo di studio:
a) per coloro che sono stati inquadrati in queste ultime categorie ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge 3 aprile 1979, n. 101;
b) per gli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) per coloro che saranno iscritti negli elenchi stessi a seguito di concorsi indetti entro quest'ultima data. Si prescinde, inoltre, dal possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi previsti dalla lettera a) del n. 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101.
2. Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 8
1. Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonche' presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facolta' di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.
3. Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento a), la facolta' di cui al precedente comma e' limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici gia' banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. E' riconosciuta piena validita' ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.
Art. 9
1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, e' soppressa la frase: "i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni".
Art. 10
1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dopo le parole "assenza dovuta ad infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio" sono aggiunte le altre "e di guerra".
Art. 11
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono estese, con effetto dal 4 maggio 1979, ai componenti ed al personale addetto alla segreteria della commissione paritetica Amministrazione-sindacati istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101.