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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4

1. L'ammontare delle operazioni di prestito di cui all'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1969, e' aumentato da lire 32.072.147.240 a lire 47.934.871.240.

Art. 5

1. Le autorizzazioni di spesa di lire 140 milioni e lire 92.081.270.000 di cui all'articolo 83 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, sono stabilite, rispettivamente, in lire 171.000.000 e lire 110.369.918.000.

2. Conseguentemente, l'importo di lire 92 miliardi 81.270.000 indicato nell'articolo 85 della citata legge e' stabilito in lire 110 miliardi 369.918.000.

Art. 6

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 7

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 8

1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 9

1. Alle spese di cui ai capitoli n. 1209, n. 1462, n. 1271 e n. 1281 rispettivamente degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', si applicano per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 10

1. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE