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Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.

2. Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

3. L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma e' a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di eta'.

4. L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverra' in soprannumero in quanto occorra.

Art. 2

1. La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia gia' avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi.2

3. Il personale che ottiene l'inquadramento e' assegnato alle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

4. In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattisi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi gia indetti alla data del decreto di assegnazione, nonche' a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.

Art. 3

1. Il servizio, anche se non di ruolo o non in pianta stabile ne' continuativo, prestato dal personale assunto ai sensi dell'articolo 1 e riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 maggio 1966, n. 372, e 6 dicembre 1965, n. 1368.

2. Lo stesso personale ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, per il trattamento previdenziale in atto, qualora questo sia costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS. L'opzione fatta e' definitiva e deve considerarsi valida anche con il passaggio in ruolo organico.

Art. 4

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO