Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilita' comunale e provinciale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento.
2. I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, nei limiti della spesa ammessa a contributo.
3. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1971
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO