Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti come segue:
1) marescialli maggiori............................ n. 1.970
marescialli capi................................ n. 2.128
marescialli ordinari............................ n. 2.124
brigadieri e vicebrigadieri..................... n. 5.728
appuntati, finanzieri e allievi finanzieri...... n. 31.370
--------- Totale... n. 43.320 --------- Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza resta confermato in 380 unita' come stabilito dalla legge 29 maggio 1967, n. 380.
Art. 2
1. Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella annessa alla presente legge.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1971 in lire 25.500.000, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO