Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Testo vigente
Titolo I. Natura e funzioni dell'istituto
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 26734
Art. 2 Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca
1. Nello svolgimento della sua attivita', l'istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.
2. Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e puo' conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.
3. Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.
4. I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.4
Art. 3 Servizi a pagamento
1. Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanita', puo' rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.
2. Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge.
3. Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro.
4. I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.4
Titolo II. Organizzazione dell'istituto
Art. 4 Ripartizione dell'istituto - Laboratori
1. L'Istituto e' costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.
2. La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
3. I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.4
Art. 5 Servizi generali
1. I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:
1) servizi amministrativi e del personale;
2) biblioteca;
3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 62.4
Titolo III. Organi di direzione e di consulenza
Art. 6 Organi collegiali ed individuali
1. Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:
1) il comitato amministrativo;
2) il consiglio dei direttori di laboratorio;
3) i consigli di laboratorio.
2. Sono organi direttivi individuali:
1) il direttore dell'Istituto;
2) i direttori di laboratorio;
3) il capo dei servizi amministrativi e del personale;
4) il direttore della biblioteca;
5) i direttori dei servizi tecnici;
6) i direttori di reparto.
3. Presso ogni laboratorio o servizio e' istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.
4. Presso l'Istituto e' istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.4
Capo I. Organi collegiali di direzione e di consulenza
Art. 7 Comitato amministrativo: composizione
1. Il comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per la sanita' o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanita';
2. ed e' composto:
a) dal direttore dell'Istituto;
b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;
c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanita' ed uno dal Ministro per il tesoro;
d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanita' nominati dal Ministro per la sanita';
e) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;
h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.
3. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' e durano in carica tre anni.4
Art. 8 Comitato amministrativo: adunanza
1. Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanita' quando egli ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.
2. Per la validita' delle deliberazioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.4
Art. 9 Comitato amministrativo: funzioni
1. Il comitato amministrativo:
1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
2) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessita' dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della sanita';
3) esprime parere:
a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;
c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;
4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanita' o il direttore dell'Istituto lo richiedano;
5) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.4
Art. 10 Consiglio dei direttori di laboratorio
1. Il consiglio dei direttori di laboratorio e' composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.
2. Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio puo' invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o piu' membri del consiglio, esperti anche esterni.
3. Il consiglio dei direttori di laboratorio:
1) esamina il consuntivo dell'attivita' dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalita' dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;
2) formula proposte:
a) sul programma dell'attivita' dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;
b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;
c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
3) esprime parere:
a) sul coordinamento dell'attivita' dei laboratori e dei servizi generali;
b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;
4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
a) discipline mediche e biologiche;
b) discipline chimiche e farmaceutiche;
c) discipline fisiche e tecnologiche;
5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.
4. Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la meta' dei direttori di laboratorio.
5. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.4
Art. 11 Consiglio di laboratorio
1. In ciascun laboratorio e' istituito un consiglio di laboratorio.
2. Il consiglio e' composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.
3. Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attivita' dei reparti.
4. Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:
a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62;
b) alla conduzione tecnica del laboratorio;
c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;
d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.
5. Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.
6. Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attivita' di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.
7. Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.4