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Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Interventi nel settore delle opere pubbliche e abitati

Art. 1

1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purche' presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate dalla prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purche' presentate entro i termini previsti dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere modificate nell'indicazione del tipo di attivita', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione provinciale di cui all'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ferma restando l'entita' della spesa indicata per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte.

Art. 2

1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unita' immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963.

2. Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si fara' fronte con i fondi di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 3

1. Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della zona industriale di Maniago e col comune di Vajont, il Ministro per i lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 5 miliardi.

2. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di lire 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4

1. L'ultimo comma dell'articolo 2-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 2 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' sostituito dal seguente:
"La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata alle comunita' montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai comuni o consorzi di comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei".

Art. 5

1. Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta allo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1973 in applicazione dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 6.300 milioni.

2. Detta somma di lire 6.300 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.400 milioni nell'anno finanziario 1974, di lire 2.800 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 100 milioni nell'anno finanziario 1976.

Interventi a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane

Art. 6

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 3.900 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.300 milioni, di lire 1.100 milioni e di lire 1.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

Art. 7

1. In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n: 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973; di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974, di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 345 milioni nell'anno finanziario 1976.

Art. 8

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai consorzi di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, e' aumentato di lire 3.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 600 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1976.

Art. 9

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 5.600 milioni da iscriversi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.800 milioni, di lire 1.800 milioni e di lire 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

Art. 10

1. In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 600 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 325 milioni nell'anno finanziario 1976.

Art. 11

1. Il primo comma dell'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' sostituito dal seguente:
"Con provvedimento delle rispettive regioni, sentiti i comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da piu' sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovra' essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e di Castellavazzo".