diritto.io

Adeguamento dell'indennita' per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, e' dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalita' di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per L. 700 milioni si fara' fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo stesso anno, concessa dall'articolo 15, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di cui al capitolo n. 5621 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973.

2. All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in L. 1.400.000.000 si provvedera' mediante riduzione dei capitoli n. 1553 (milioni 350), n. 1747 (milioni 700) e n. 5701 (milioni 350) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno finanziario.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - FERRARI-AGGRADI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI