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Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222, e' attribuita - a decorrere dal 1 gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed e' concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.2

2. La spesa per la corresponsione dell'indennita' e' a carico del Ministero dell'interno ed e' contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi.13

3. L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'Arma dei carabinieri.

4. Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.9

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - COLOMBO
- CARON - BOSCO - GUI
-GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA