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Revisione del trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio al 1 luglio 1973, e' concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.

2. Al personale assunto successivamente al 1 luglio 1973, detto compenso una tantum e' corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre 1973.

3. Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2

1. Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, un'indennita' nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennita' di buonuscita.

2. L'indennita' pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio ed e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennita' pensionabile e' assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilita' ed e' valida ai fini della determinazione dello assegno alimentare di cui all'articolo 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data.

4. In caso di promozione, al personale provvisto di una indennita' pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennita' pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, e' prevista una indennita' pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennita' pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio.

5. Nei passaggi di carriera, per la determinazione dall'indennita' pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

6. Con effetto dal 1 luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennita' pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennita' pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata.

7. Detta differenza viene considerata indennita' non pensionabile.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1981, N.564.

9. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3

1. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennita' pensionabile di cui allo articolo 2, non potranno essere corrisposti:

  1. 1) l'aliquota base del premio industriale di cui allo articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento della aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

  2. 2) il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

  3. 3) il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

  4. 4) il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

  5. 5) il compenso previsto al punto B dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

  6. 6) i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Con effetto dal 1 luglio 1973, e' soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Art. 4

1. Dall'importo dell'indennita' pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sara' detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non piu' dovuti a norma della presente legge.

Art. 5

1. Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1 luglio 1973, le parole: "ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45".

Art. 6

1. L'ultimo comma dell'articolo 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti, con effetto dal 1 luglio 1973:
"Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.
Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale e' autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali".

Art. 7

1. L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973:
"Art. 38. - Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.
Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".

Art. 8

1. All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' aggiunto, con effetto dal 1 luglio 1973, il seguente punto:
"C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.
Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.
Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.
Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.
Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa localita'".

Art. 9

1. L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973: "Art. 45. - A) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi: capo treno ............................ L. 55 conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante ..............." 40 Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo la ultima corsa. Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa localita'.

  1. B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 250.
    Il compenso giornaliero di cui sopra e' corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale e' distribuito su 5 giornate, il compenso e' maggiorato del 20 per cento.

  2. C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dallo articolo 66.

  3. D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".

Art. 10

1. L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito come segue, con effetto dal 1° luglio 1973:
"A) Compenso per particolari funzioni.
Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilita' amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, puo' essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:
comandante e direttore di macchina ................... L. 472
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina ....... " 429
ufficiale navale e ufficiale di macchina ............. " 399
nostromo, capo motorista e capo elettricista ......... " 315
carpentiere, motorista ed elettricista ............... " 294
marinaio e ingrassatore .............................. " 282
carbonaio ............................................ " 270
Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.
B) Premio orario di presenza a bordo.
Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
comandante e direttore di macchina ................... L. 255
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina ....... " 240
ufficiale navale e ufficiale di macchina ............. " 225
nostromo, capo motorista e capo elettricista ......... " 195
carpentiere, motorista ed elettricista ............... " 185
marinaio e ingrassatore .............................. " 150
carbonaio ............................................ " 120
C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresi' corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.
Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennita' per giornata di turno il cui importo sara' stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata alla entita' media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.
Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennita' sara' stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma.
D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".

Art. 11

1. L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973:
"Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.
Tale compenso e' cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A".