diritto.io

Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Con effetto dal 1 ottobre 1978, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono sostituiti dai seguenti:
"All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato e' attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.
Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale e per vincita di concorso interno di cui all'articolo 10 della presente legge, nonche' ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altri profili professionali della stessa categoria, istituiti con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma del precedente articolo 15, e l'anzianita' maturata nella categoria medesima e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da profili professionali di categorie superiori, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' attribuita la classe di stipendio d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio in godimento, maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.
L'eventuale differenza e' corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilita', della pensione e della buonuscita, ed e' riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria. L'anzianita' maturata nella categoria superiore e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica".

Art. 3

1. Il personale ferroviario che non abbia fruito, per decorrenza del termine, dell'attribuzione dell'importo di lire 800 annue, di cui all'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' ammesso a fruire di tali benefici subordinatamente alla presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.

2. E' abrogato l'articolo 84 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, con effetto dal 26 marzo 1981.

Art. 4

1. Fermi restando i requisiti generali per l'ammissione in impiego e le modalita' di assunzione stabiliti dagli articoli 3 e 6 dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure, i criteri e le modalita' per l'espletamento dei concorsi sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. La partecipazione alle commissioni esaminatrici di membri esterni all'Azienda ferroviaria resta stabilita per i concorsi al profilo professionale di ispettore per i concorsi ai rimanenti profili professionali, per i quali e' prevista la partecipazione di membri esterni, questa puo' essere esclusa in caso di particolare necessita' ed urgenza connessa con l'esercizio ferroviario.

3. L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente in materia ed alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

4. Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre la documentazione di rito richiesta per la partecipazione al concorso.

5. Le norme di cui ai precedenti commi trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42, anche nei confronti delle assunzioni disposte sulla base di graduatorie compartimentali, di graduatorie nazionali e di graduatorie uniche formulate con i candidati risultati idonei in diversi compartimenti.

6. Dalla stessa data, qualora esigenze immediate di servizio ferroviario abbiano reso necessario coprire con urgenza posti di organico vacanti, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, puo' autorizzare l'assunzione in impiego di idonei in concorsi relativi a profili diversi da quelli per i quali e' stato bandito il concorso, purche' della stessa categoria e sempre che posseggano i requisiti fisici richiesti per il profilo di assunzione.

7. Nei bandi di concorso nazionali e compartimentali per profili professionali comuni a piu' servizi, i posti relativi possono essere messi a concorso globalmente anche se appartenenti a distinti ruoli.

8. Possono, comunque, essere stabiliti programmi di esame differenziati in relazione alle esigenze aziendali e potranno essere formulate graduatorie distinte per ciascun programma.

9. L'assegnazione dei vincitori e degli idonei ai singoli servizi e la loro destinazione nei singoli ruoli di specializzazione o nelle sezioni di mestiere dei ruoli stessi saranno effettuate, in relazione alle vacanze da ricoprire ed alle necessita' aziendali, con delibera del direttore del servizio del personale per i concorsi nazionali e con delibera del direttore compartimentale per i concorsi compartimentali.

Art. 5

1. I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per l'assunzione nei profili di ufficiale di macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti:

  1. 1) ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina;

  2. 2) ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista;

  3. 3) carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione.

2. Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. II personale delle prime sei categorie, con esclusione del profilo di ispettore, e' iscritto nei ruoli compartimentali, distintamente per servizi od unita' equiparate, relativi alla circoscrizione compartimentale in cui e' sito l'impianto o l'ufficio in cui esso ha la residenza amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale dirigente e quello appartenente alle altre categorie e profili continua ad essere iscritto nei ruoli dei singoli servizi della direzione generale, secondo la specializzazione professionale di appartenenza. E' altresi' iscritto nei ruoli dei singoli servizi il personale degli altri profili in servizio negli uffici della direzione generale.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, qualora il settore d'impiego relativo ai singoli profili lo richieda, i ruoli dei profili delle prime sei categorie, esclusi quelli di ispettore principale ed ispettore, possono essere distinti in piu' sezioni, ai fini anche della priorita' per il conferimento delle funzioni superiori, a termini dell'articolo 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianita' restano applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538.

5. Per i trasferimenti da uno ad altro ruolo compartimentale o di servizio, la competenza ad adottare i relativi provvedimenti e' del direttore del servizio del personale per quello delle categorie inferiori alla sesta.

Art. 7

1. Le dotazioni organiche di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, stabilite con decorrenza 10 ottobre 1978 distintamente per servizio e per profilo professionale con decreto del Ministro dei trasporti 3 aprile 1980, n. 864, ed i posti di oltre organico consentiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, cosi' come integrato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogato fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1 agosto 1978, n. 448, saranno ripartiti con la medesima decorrenza per ciascun compartimento, servizio od unita' equiparata, con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Le consistenze di personale relative a tutti i profili ad esaurimento graveranno su quelle dei profili della categoria iniziale dello stesso settore nei limiti dell'organico integrato dei posti attribuiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

1. Salve le piu' favorevoli decorrenze gia' disposte in base alle norme di legge vigenti, le immissioni nei singoli profili professionali, attribuite a far tempo dal 1 gennaio 1979 e che saranno attribuite fino ai 31 dicembre 1981 in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni di cui al quart'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono riportate, sia agli effetti economici che giuridici, al 1 gennaio o al 10 luglio dello stesso anno o dell'anno successivo, secondo che la relativa vacanza si sia verificata o si verifichi entro il secondo semestre dell'anno precedente o il primo semestre dello stesso anno.

2. Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano superato o supereranno gli accertamenti professionali, relativi allo stesso periodo, previsti dall'articolo 10 della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai due cormi precedenti e' subordinata al possesso, da parte degli interessati, alla data di decorrenza dell'immissione nel nuovo profilo professionale, dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso interno o all'accertamento processionale.

4. A parita' di decorrenza sono applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538.

5. Ai fini della valutazione delle anzianita' previste per i passaggi di categoria mediante accertamento professionale sono utili le anzianita' maturate nelle qualifiche che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, hanno dato titolo all'inquadramento in profili della stessa categoria nonche' quelle maturate in profili corrispondenti della stessa categoria.

6. E' conseguentemente soppresso il primo periodo del quarto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

7. Con effetto dal 1 gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento per il profilo di ispettore capo aggiunto anche coloro che hanno comunque maturato cinque anni di anzianita' nei profili di ispettore e ispettore principale.

8. Con effetto dal 1 gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento professionale per il passaggio al profilo di ispettore principale anche i dipendenti appartenenti ai profili professionali della quinta categoria, previsti dal quadro n. 5, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, i quali posseggano sei anni di anzianita' di carriera, ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della quarta categoria.

9. Gli accertamenti professionali previsti dall'articolo 10 della citata legge 6 febbraio 1979, n. 42, e gli inquadramenti nel profilo di tecnico previsti dall'articolo 8 della legge stessa sono effettuati nell'ambito delle singole circoscrizioni compartimentali, con graduatorie di impianto e con graduatorie compartimentali, secondo quanto stabilito nei singoli decreti ministeriali con i quali, ai sensi del citato articolo 10, sono banditi gli accertamenti stessi o sono state fissate le modalita' di inquadramento al profilo di tecnico.

10. Le modalita' per la composizione delle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio di professionalita' ai fini del passaggio di categoria previsto dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

11. Gli accertamenti professionali per i profili di ispettore, ispettore principale e ispettore capo aggiunto sono banditi distintamente per servizio e specializzazione professionale. Per i profili di ispettore ed ispettore principale, ove esigenze aziendali lo giustifichino, per ciascuna specializzazione potranno essere stabiliti, nel bando di concorso, programmi di esame differenziati a scelta del candidato, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 9

1. Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermita' comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilita' per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempreche' non abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio stabiliti nella tabella allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2541, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio di profilo professionale della stessa categoria di appartenenza anche di nuova istituzione, per il quale possieda la completa idoneita' fisica ed ove sussista disponibilita' di organico, integrato, per i profili iniziali, dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tale disposizione si applica anche al personale riconosciuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle mansioni del profilo di appartenenza, qualora sussista disponibilita' di organico nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente comma.

3. Il personale di cui sopra, nonche' i mutilati ed invalidi di guerra, possono essere ammessi a sostenere gli accertamenti professionali per i profili della categoria superiore per i quali possiedono la relativa idoneita' fisica, subordinatamente all'esistenza di posti di organico vacanti e con le modalita' e alle condizioni previste per tutti i dipendenti idonei che hanno titolo a sostenere gli stessi accertamenti professionali.

4. Ove non sussista disponibilita' di organico in altro profilo professionale della medesima categoria, il personale di cui ai precedenti commi, ferma restando la categoria ed il profilo di appartenenza, puo' essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di categoria inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, occupando il posto di organico della categoria iniziale nel settore di impiego, integrato dei posti consentiti dall'articolo 2 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, finche' non sara' possibile utilizzarlo in un posto di organico di altro profilo professionale della stessa categoria di appartenenza, per il quale e' idoneo.

5. I provvedimenti di destinazione o di utilizzazione ad altro profilo, previsti dalla presente disposizione, sono adottati dai direttori compartimentali competenti per il personale dei ruoli compartimentali e dal direttore del servizio per il personale dei ruoli della direzione generale.

6. Per l'eventuale istituzione di nuovi profili professionali si seguono le norme previste dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

7. Sono abrogate le norme previste dall'articolo 49, dall'articolo 100, primo comma, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49, ed il quarto comma dello articolo 165 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente norma.

Art. 10

1. Gli assistenti sociali, dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino assegnati, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione stipulata il 10 gennaio 1968 e successivi rinnovi, a svolgere la propria attivita' presso gli organi centrali e periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la trattazione specializzata di particolari problemi dei ferrovieri e che siano gia' in possesso del diploma di assistente sociale, sono inquadrati, su domanda, nei ruoli organici del personale ferroviario nel profilo professionale di segretario della quarta categoria, di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

2. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. L'inquadramento e' subordinato al possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione in impiego ferroviario, ad eccezione del limite di eta' che non puo' essere superiore a sessantadue anni.

4. L'inquadramento ha effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge ed economici dalla data di assunzione in servizio.

Art. 11

1. Per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a concedere e liquidare l'equo indennizzo e' attribuita al Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sulla base del verbale emesso dall'ufficio sanitario compartimentale o dalla sezione sanitaria competente per territorio.

2. Le domande prodotte dagli interessati o dai loro aventi causa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero nel semestre successivo alla data in questione, sono considerate ammissibili sempreche' le infermita' o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956.

3. Il Ministro dei trasporti potra' emanare con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le norme di applicazione necessarie per pattuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Le norme stesse potranno consentire che i provvedimenti negativi siano emessi prescindendo dall'esame di merito degli organi sanitari dell'Azienda, qualora manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo.