Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e' limitato alla meta' dello importo dell'assegno stesso. L'altra meta' e' corrisposta per contanti ai predetti allievi.
2. L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanita' militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla meta' del loro importo. L'altra meta' e' corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3
1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico di cui ai precedenti commi e' corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio".
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI -
TAVIANI - COLOMBO
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI