Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianita' utile a pensione.
2. Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennita' pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.
3. Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.
Art. 2
1. Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto dei servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.
2. La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non puo' essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 3
1. I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di riversibilita', sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio.
2. L'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, e' a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Art. 4
1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale della magistratura.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI