Stanziamento di fondi per agevolare il finanziamento dell'esportazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di L. 100 miliardi per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a L. 25 miliardi a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 75 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1975
LEONE
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - DE MITA - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE