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Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Art. 3

1. Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, oltre alla ospitalita' gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilita' di conseguire una autonoma sistemazione, puo' essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.

Art. 4

1. Per le esigenze di cui al precedente articolo il capitolo 4299 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 e' integrato della somma di lire un miliardo.

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1975
LEONE
MORO - GUI - RUMOR - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE