diritto.io

Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2 Assegno speciale annuo agli invalidi di 1a categoria con o senza assegno di superinvalidita'

1. L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, e' stabilito nelle seguenti misure annue:

  1. 1) tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.840.000
    tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo,
    n. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.100.000
    tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.380.000
    tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.116.000
    tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000
    tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . L. 870.000
    tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . L. 720.000
    tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . L. 583.200
    prima categoria senza assegno di superinvalidita . . L. 324.000

Art. 3 Indennita' di assistenza e di accompagnamento

1. L'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1974, n. 168, e' sostituito dal seguente:
"Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 184.000 lettera A-bis, n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 162.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3. . . . . . . L. 126.500 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . . L. 51.500 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento".

Art. 5 Ammissibilita' delle istanze per aggravamento

1. Al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' aggiunto il seguente periodo:
"E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".

Art. 6 Salvaguardia dei diritti quesiti

1. Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

Art. 7 Decorrenza dei benefici

1. I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975.

2. Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

3. Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 8 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.150.000.000 in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1975
LEONE
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE