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Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585".

Art. 3

1. Agli invalidi di 1ª categoria, con e senza assegni di superinvalidita', e' concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

2. Tabella E, lettera A-bis, n. 2, comma secondo. . . . . . . L. 720.000 Tabella E, lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 Tabella E, lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 336.000 Tabella E, lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 252.000 Tabella E, lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 Tabella E, lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 168.000 Tabella E, lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 151.200 1ª categoria, senza assegno di superinvalidita'. . . . . . . L. 84.000

Art. 4

1. Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

2. Agli stessi fini le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Art. 5

1. L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal seguente:
"Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 84.000 Lettera A-bis, n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.000 Lettera A-bis, n. 2 e n. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 51.500 Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000 Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000 Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
L'indennita' e' ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:
Lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 81.000 Lettera A-bis, n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000 Lettera A-bis, n. 2 e n. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 48.500 Lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 42.000 Lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 37.000 Lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 32.000 Lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27.000 Lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.000 Lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17.000
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, numeri 1), 2), comma secondo, 3); B, numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennita' di cui al presente articolo una riduzione di L. 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di L. 20.000 negli altri casi.
Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti allo istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - nell'esercizio della attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento".

Art. 6

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal seguente:
"Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di L. 72.000 per la moglie convivente;
b) di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".

Art. 7

1. Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

Art. 8

1. I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidita', sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Art. 10

1. I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella E - lettera F) e G) - e della tabella F, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1 gennaio 1973.

2. I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1 gennaio 1973.

3. I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

Art. 11

1. Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma - tabella E, lettera E), punto 5 - e secondo comma, nonche' le piu' favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

2. Se la domanda e' presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1 gennaio 1973. Se la domanda e' presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie.

4. Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

5. L'aumento di integrazione per la moglie, di L. 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di L. 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera a) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1 gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge.

6. Se la relativa istanza e' presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

7. Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1 gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente gia' corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.