diritto.io

Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La facolta' di cui al primo comma punto 2) dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione d'invalidita' a carico dell'assicurazione stessa.

2. I lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1 gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.

Art. 2

1. A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attivita', di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1975
LEONE
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE